IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare  l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina  autorizzatoria  delle  assunzioni,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri
per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge  n.  508
del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di   alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)  si  applica,  in  materia  di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato  art.  39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019,  n.
143 concernente il regolamento recante le procedure  e  le  modalita'
per la programmazione e il reclutamento del personale docente  e  del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  convertito,   e   in
particolare  l'art.  3-quater  che  prevede,  tra  l'altro,  che   le
disposizioni del sopra richiamato regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonche'  le  abrogazioni
disposte dall'art. 8, comma 4 dello stesso, si applicano a  decorrere
dall'anno  accademico  2022/2023,  e  che   estende   fino   all'anno
accademico 2020/2021 il termine  per  la  maturazione  del  requisito
dell'esperienza di insegnamento per l'inserimento  nelle  graduatorie
nazionali di cui al comma 655 dell'art. 1, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205; 
  Visto l'art. 270 del decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  che
disciplina  l'accesso  nei  ruoli  del   personale   docente,   degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei  posti  a
tal fine annualmente assegnabili  mediante  concorsi  per  titoli  ed
esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  a  graduatorie
nazionali permanenti; 
  Visto l'art. 19  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
ed in particolare il comma 1, secondo cui le graduatorie nazionali di
cui  all'art.  2-bis  del  decreto-legge  7  aprile  2004,   n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,
sono trasformate in graduatorie nazionali a  esaurimento,  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a  tempo
indeterminato e determinato,  e  il  comma  2,  che  ha  previsto  la
costituzione   di   ulteriori   graduatorie   nazionali   utili   per
l'attribuzione,  in  subordine  alle  altre   graduatorie   nazionali
esistenti, di incarichi di insegnamento; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018  le  graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n.  104  del
2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento,  utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  con  contratto  a
tempo  indeterminato  e  determinato,  in  subordine   alle   vigenti
graduatorie nazionali per titoli; 
  Visto il successivo comma 654 dell'art. 1 della legge  n.  205  del
2017, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno  accademico
2018-2019, il turn over del personale delle  istituzioni  di  cui  al
comma 653 e' pari al 100  per  cento  dei  risparmi  derivanti  dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente; 
  Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
dispone, tra l'altro, che il  personale  docente  che  non  sia  gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di  cui
al comma 653, che  abbia  superato  un  concorso  selettivo  ai  fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato,  fino
all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici  di
insegnamento,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi   otto   anni
accademici, in una delle predette  istituzioni,  nei  corsi  previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e  nei  percorsi  formativi  di  cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, e' inserito  in  apposite  graduatorie  nazionali  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo  indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti  graduatorie  nazionali  per
titoli e di quelle di cui al comma 653  del  medesimo  art.  1  della
legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma  366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che  le  disposizioni  relative
alle modalita' semplificate di reclutamento  non  si  applicano  alle
assunzioni  del  personale  delle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e  in  particolare  l'art.  1,
comma 147-bis, che prevede tra l'altro che le disposizioni del  comma
147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei  concorsi  pubblici
da parte delle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non  si  applicano  alle
assunzioni  del  personale  delle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56,  recante  interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo  del
comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure  per
accelerare le assunzioni mirate e  il  ricambio  generazionale  nella
pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della  normativa  di
settore al comparto della scuola e alle universita'; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e  di  pensioni  e,  in
particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra  l'altro,  che
ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per  il  personale
del comparto scuola ed AFAM  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto l'art. 1, comma 890, della citata legge n. 178 del 2020,  che
dispone che nelle more della piena attuazione del regolamento di  cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  143   del   2019
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per  i  profili  di
docente avviene prioritariamente a valere sulle  vigenti  graduatorie
nazionali per titoli e in subordine sulle  graduatorie  di  cui  all'
art. 3-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2020, e che
con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le quantita' numeriche, suddivise tra personale docente e
non docente, da assegnare a ciascuna istituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 893, della citata legge n. 178 del  2020  che
integra il comma 654  dell'art.  1  della  legge  n.  205  del  2017,
aggiungendo dopo il terzo periodo i seguenti: «Fino  all'applicazione
delle disposizioni del  predetto  regolamento  le  procedure  per  il
passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in
servizio  a  tempo  indeterminato  sono  attuate  nell'ambito   delle
procedure  di  reclutamento  e  sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca. Il predetto  decreto,  nei
limiti  delle  risorse  gia'  accantonate  a  tal  fine  negli   anni
accademici  2018/2019,  2019/2020  e  2020/2021,  puo'  prevedere  la
trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre  di
prima fascia. La quota residua delle  predette  risorse,  in  seguito
alla trasformazione di tutte le cattedre, puo' essere destinata,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la   pubblica   amministrazione,   al   reclutamento   di   direttori
amministrativi per le istituzioni di cui al comma  653  nonche'  alla
determinazione   e   all'ampliamento   delle   dotazioni    organiche
dell'Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di  Teramo  e
degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
29 aprile 2021, n. 565 con il quale si provvede  alla  trasformazione
di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre  di  prima  fascia
come da facolta' prevista dall'art. 1, comma 654, della legge n.  205
del 2017; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile
2018; 
  Vista la nota del 6 maggio 2021, prot. n. 6260,  con  la  quale  il
Ministro dell'universita' e della ricerca  richiede  l'autorizzazione
ad assumere a tempo  indeterminato,  su  posto  vacante,  per  l'anno
accademico 2021/2022,  complessivamente  quattrocentootto  unita'  di
personale  docente  per  le  esigenze  delle  Istituzioni   di   alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); 
  Considerato che con la suddetta nota del 6 maggio  2021,  prot.  n.
6260,  e'  stato  comunicato  che  le  cattedre  vacanti   all'inizio
dell'anno     accademico     2021/2022     sono     pari     a     n.
milletrecentocinquantasette, e che le cessazioni dal servizio  al  1°
novembre  2021  sono  stimate  in  trecentocinquantasei   unita'   di
personale  docente,  di  cui  trecentotrentadue  di  prima  fascia  e
ventiquattro di seconda fascia, e che  l'amministrazione  ritiene  di
utilizzare il  budget  assunzionale  per  l'immissione  in  ruolo  di
quattrocentootto  docenti,  avendo  come  riferimento  la  tabella  1
allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica  n.  143
del 2019 relativa  agli  indici  di  costo  medio  equivalente  delle
qualifiche AFAM a tempo indeterminato; 
  Vista   la   nota   dell'Ufficio   di   Gabinetto   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca del 17 maggio 2021, prot.  n.  8024,
con la quale sono trasmesse  la  nota  del  Gabinetto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, del 31 maggio 2021,  prot.  n.  10293,
unitamente alla nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del 28 maggio 2021, prot. n. 152784, recante parere  favorevole
in merito alla richiesta di  autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato, per l'anno accademico 2021/2022,  di  quattrocentootto
unita' di personale docente; 
  Ritenuto, fermo restando da parte  dell'amministrazione  l'utilizzo
di graduatorie valide, di poter autorizzare,  per  l'anno  accademico
2021/2022, l'assunzione a  tempo  indeterminato  di  quattrocentootto
unita' di personale docente; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 luglio 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per  le  esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
(AFAM), ricorrendo all'utilizzo di graduatorie valide, e' autorizzato
all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  sui  posti   effettivamente
vacanti  e  disponibili,   per   l'anno   accademico   2021/2022   di
quattrocentootto unita' di personale docente.